Art. 3.
(Tavolo di coordinamento per le politiche giovanili).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di coordinamento nazionale in merito alle politiche giovanili nazionali, al fine di predisporre e approvare il Piano nazionale per le politiche giovanili, di cui all'articolo 4, e ogni sua revisione annuale.
      2. Il tavolo di coordinamento per le politiche giovanili si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 marzo, su iniziativa della Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, e coinvolge, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni interessate, anche l'organo di rappresentanza giovanile di cui all'articolo 2.
      3. Al tavolo di coordinamento possono, altresì, partecipare, su invito della Presidenza del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, ovvero dell'organo di rappresentanza giovanile di cui all'articolo 2, con funzione consultiva, i rappresentanti delle associazioni, organizzazioni o movimenti giovanili nazionali, indipendentemente dall'appartenenza al medesimo organo di rappresentanza di cui all'articolo 2.
      4. Il tavolo di coordinamento si riunisce ogni qual volta sia necessario e comunque in tutte le sessioni occorrenti per la predisposizione, approvazione e revisione del Piano nazionale per le politiche giovanili.
      5. Il tavolo di coordinamento si riunisce, la prima volta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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